Art. 20 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013
All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
- b)al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e».
Testo vigente dal 8 giugno 2016
