Art. 3-bis — Controllo e divieto di partenza degli aeromobili
Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalita' e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente. Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di' polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorita' competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale".
Testo vigente dal 11 novembre 2004
