Le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attivita' di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le societa' che svolgono le suddette attivita'. Le informazioni concernenti ciascuna attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa societa' eserciti attivita' di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinche' la stessa societa' non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorita' effettua in materia di qualita' del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attivita' siano attribuite a societa' distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

Testo vigente dal 28 giugno 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93~art41 · fonte del testo

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