Art. 33-undetricies — Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno
((Le imprese dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo di determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o piu' gestori per tali infrastrutture.)) ((L'ARERA vigila affinche' i gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non discriminazione.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
