Art. 33-quaterdecies — Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno
Le imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno o piu' gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli 33-quinquiesdecies e 33-sexiesdecies del presente decreto.
Testo vigente dal 15 agosto 2026
