Art. 12 — Indipendenza del gestore di trasporto
Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:
- a)di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale;
- b)della capacita' di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilita' delle risorse necessarie per svolgere l'attivita' di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non puo' detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale, ne' ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas naturale o le attivita' necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entita' diverse ne' limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas naturale. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di sorveglianza. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata. Il Gestore informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' approvata e designata dal ((Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)) come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo ((71 della direttiva (UE) 2024/1788)) e di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo ((72 della direttiva (UE) 2024/1788)). ((Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualita' del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
