Art. 22 — Monitoraggio degli obiettivi e indicatori
Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano e' integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalita' di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonche' i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano e' aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi gia' raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.
Testo vigente dal 24 giugno 2011
