Art. 41 — Il piano degli indicatori e dei risultati attesi
Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 18-bis.
Testo vigente dal 12 settembre 2014
