Art. 16 — Contrasti di competenza
Il procuratore generale presso la Corte di cassazione e' l'autorita' competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura europea e una o piu' procure della Repubblica sulla competenza a procedere ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento. Ai contrasti di competenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 5 febbraio 2021
