Art. 53 — Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 360 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il Ministero puo' introdurre la vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattivita' come misura a breve termine per contenere un focolaio allorche' una valutazione del rischio indichi che c'e' una minaccia significativa ed immediata di diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso il territorio nazionale secondo quanto disposto dal presente capo, in presenza di uno o piu' dei seguenti elementi:
tolto: a) un focolaio all'interno del territorio nazionale;
tolto: b) un focolaio in uno Stato membro vicino;
tolto: c) presenza confermata di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattivita' in un paese terzo vicino. Il piano di vaccinazione di cui al comma 1 deve essere approvato dalla Commissione, essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:
tolto: a) la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza;
tolto: b) la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonche', se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione; c) le specie e le categorie di pollame o altri volatili in cattivita' oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattivita' da vaccinare;
tolto: d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattivita' da vaccinare;
tolto: e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;
tolto: f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza;
tolto: g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati, fatte salve le misure di cui al titolo IV, capi III, IV e V, e al titolo V, capo III, contenute nell'allegato IX;
tolto: h) i criteri per decidere se la vaccinazione d'emergenza debba essere applicata alle aziende a contatto;
tolto: i) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati;
tolto: l) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati. Le norme specifiche in materia di vaccinazione d'emergenza possono essere stabilite secondo la procedura stabilita dalla Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art53 · fonte del testo
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