Art. 13 — Deroghe relative a talune aziende
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 328 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: In presenza di un focolaio di HPAI in una azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate, il Ministero puo' concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 11, comma 2, purche' la concessione di tali deroghe non comprometta il controllo della malattia. Laddove venga concessa una deroga di cui al comma 1, il veterinario ufficiale garantisce che il pollame e gli altri volatili in cattivita' oggetto della deroga:
tolto: a) siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
tolto: b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finche' dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano piu' un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'HPAI;
tolto: c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:
tolto: 1) nel territorio nazionale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
tolto: 2) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione. Il veterinario ufficiale puo' concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, comma 5 per l'invio diretto delle uova a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti', secondo quanto previsto dall'allegato III, Sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004. Tali autorizzazioni sono subordinate alle condizioni stabilite nell'allegato III del presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art13 · fonte del testo
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