Art. 7 — Responsabilità
Il secondo comma dell'art. 2497 del codice civile e' sostituito dal seguente: "In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:
- a)quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra societa' di capitali;
- b)quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
- c)fino a quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'art. 2475- bis".
Testo vigente dal 3 aprile 1993
