Il secondo comma dell'art. 2497 del codice civile e' sostituito dal seguente: "In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:

  • a)quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra societa' di capitali;
  • b)quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
  • c)fino a quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'art. 2475- bis".

Testo vigente dal 3 aprile 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;88~art7 · fonte del testo