Art. 25 — Indennità di buonuscita
Nei casi previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di ricongiungimento del servizio prestato con iscrizione al fondo gestito dall'Istituto postelegrafonici con il servizio che da' luogo alla indennita' di buonuscita prevista dal citato testo unico, l'intero importo dell'indennita' medesima e' corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale al quale il dipendente e' iscritto all'atto della cessazione dal servizio, salvo rivalsa della quota non a proprio carico. Sulla quota d'indennita' oggetto della rivalsa, che non sia versata in unica soluzione all'ente che ha effettuato il pagamento entro sessanta giorni dalla data della richiesta, sono dovuti gli interessi legali.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
