Art. 9 — Modifiche all'art. 14 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010. 234 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:
tolto: 1) un terzo ai brigadieri capi;
tolto: 2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri,
tolto: 3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. Per il personale di cui alla lettera b), l'immissione nel ruolo ispettori e' subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei".
tolto: b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a).".
tolto: c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "7. Ferme restando le altre disposizione di cui al presente articolo, dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, la riserva di posti di cui al comma 1, lettera b), e' determinata, in deroga a quanto ivi previsto, nel limite del 40% dei posti disponibili. Conseguentemente la riserva di posti di cui al comma 1, e' rideterminata fino al 31 dicembre 2004 nel limite del 60% dei posti disponibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;83~art9 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.