Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato:

  • a)sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
  • b)i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;
  • c)apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
  • d)apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
  • e)lettori di libri elettronici (e-reader). Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, il presente decreto si applica ai seguenti servizi:
  • a)servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
  • b)servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  • c)gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
  • 1)siti web;
  • 2)servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
  • 3)biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
  • 4)fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi cio' si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione;
  • 5)terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
  • d)servizi bancari per consumatori;
  • e)libri elettronici (e-book) e software dedicati;
  • f)servizi di commercio elettronico. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112». Il presente decreto non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti:
  • a)media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025;
  • b)formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
  • c)carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalita' digitale accessibile;
  • d)contenuti di terzi che non sono ne' finanziati ne' sviluppati dall'operatore economico interessato ne' sottoposti al suo controllo;
  • e)contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37.

Testo vigente dal 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82~art1 · fonte del testo

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