I requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3 si applicano soltanto nella misura in cui la conformita':

  • a)non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura;
  • b)non comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati. Gli operatori economici valutano se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato V. Gli operatori economici documentano la valutazione di cui al comma 2 e ne conservano i risultati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dall'ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ovvero dall'ultima fornitura di un servizio. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle autorita' competenti degli Stati membri in cui il prodotto e' stato messo a disposizione del mercato ovvero e' fornito il servizio, gli operatori economici forniscono copia della valutazione di cui al comma 2. In deroga al comma 3, le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione. Se tuttavia il Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le microimprese che trattano prodotti e che hanno scelto di invocare il comma 1 forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui al comma 2. Il fornitore di servizi che invoca il comma 1, lettera b), rinnova la valutazione di cui al comma 2:
  • a)quando il servizio offerto e' modificato;
  • b)su richiesta delle autorita' responsabili del controllo della conformita' dei servizi;
  • c)in ogni caso, almeno ogni cinque anni dall'ultima valutazione. Agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l'accessibilita', non si applica il comma 1, lettera b). Qualora gli operatori economici, fatta eccezione per le microimprese, invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, ne informano le autorita' di vigilanza del mercato o le autorita' responsabili della conformita' dei servizi competenti dello Stato membro in cui il prodotto specifico e' immesso sul mercato o e' fornito il servizio specifico.

Testo vigente dal 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82~art13 · fonte del testo

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