Art. 12 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010. 286 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente: "3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni". Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "se questo e' stato formato." sono aggiunte le seguenti: "Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio suIl'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.". Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ovvero ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero escluso ai sensi dei comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4". All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 1 che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo ad un altro".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;82~art12 · fonte del testo
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