Art. 11 — Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
Entro il 21 maggio 2027 il Governo approva la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo schema della Strategia nazionale e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la Strategia puo' essere comunque adottata. Del provvedimento e' data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonche' adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno:
- a)gli obiettivi e le priorita' della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalita' per una valutazione periodica del loro conseguimento;
- b)i ruoli e le responsabilita' di tutte le autorita' competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonche' la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
- c)le modalita' di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalita' ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;
- d)le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procede, con le modalita' di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonche' delle minacce poste dalla criminalita' ambientale.
Testo vigente dal 18 maggio 2026
