L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. La regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze. 2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalita' di cui all'articolo 53 dello statuto. 3. La regione puo', con propria legge, disciplinare le modalita' per lo svolgimento della propria attivita' di collaborazione ai sensi del comma 1.".
Testo vigente dal 29 gennaio 1997
