Le attivita' di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati di cui all'articolo 17, comma 1, sono assoggettate a tariffa, a carico degli organismi medesimi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le tariffe e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.

Testo vigente dal 15 giugno 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78~art36 · fonte del testo

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