Art. 36 — Modalità e tariffe per attività connesse al presente decreto
Le attivita' di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati di cui all'articolo 17, comma 1, sono assoggettate a tariffa, a carico degli organismi medesimi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le tariffe e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
