Art. 14 — Fondi speciali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
Abrogato dal 1 gennaio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
Abrogato dal 1 gennaio 2015
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2000 al 1 gennaio 2015. 286 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o piu fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali esistenti o di nuove unita' dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio, purche' tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovra' accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-28;76~art14 · fonte del testo
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