Art. 10 — Specificazione e classificazione delle spese
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
Abrogato dal 1 gennaio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
Abrogato dal 1 gennaio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2000 al 1 gennaio 2015. 224 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque, ripartite in:
tolto: 1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo e' definita sulla base dei criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
tolto: 2) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unita' previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente, unita' relative alla spesa in conto capitale e unita' per il rimborso prestiti;
tolto: 3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6, dell'articolo 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria, le modalita' idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-28;76~art10 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.