Art. 28 — Rifiuto di fornire notizie
Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole "sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".
Testo vigente dal 26 gennaio 1995
