Art. 25 — Norme di coordinamento e transitorie
[1]Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
[2]---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995, n. 43 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 26 gennaio 1995
