Art. 25 — Norme di coordinamento e transitorie

[1]Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[2]---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995, n. 43 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 1995

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 460/1999

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) - nella parte in cui stabilisce che le norme del capo II, relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, <<non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto>>-, in quanto <<l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si trovava il procedimento nel momento in cui è entrato in vigore il decreto legislativo censurato: se nella fase delle indagini preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui viene denunciata la illegittimità costituzionale, ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque potuto trovare applicazione>>.

    Art. 25 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 415/1998

    Questione inammissibile
    16 dicembre 1998

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., in quanto - posto che la disposizione impugnata stabilisce che le norme del Capo II "non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"; e che è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel predetto Capo II, è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata (in caso di adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del p.m. (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale - l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si trovava il procedimento "a quo" nel momento in cui è entrato in vigore il decreto legislativo in esame. - O. n. 121/98. red.: S. Di Palma

    Art. 25 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 121/1998

    Questione inammissibile
    16 aprile 1998

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine al profilo della omessa individuazione della fase in cui si trovava il procedimento nel momento di entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, oggetto di censura: <<se nella fase delle indagini preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata e, quindi, in un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque più potuto trovare applicazione>>. red.: G. Leo

    Art. 25 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari