Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 25d.lgs. 758/1994

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina

sanzionatoria in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il

26 giugno 1996 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a

carico di B.A., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19

dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in

materia di lavoro), ove si stabilisce che le norme del capo II,

relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza

e igiene del lavoro, "non si applicano ai procedimenti in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto";

che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria viola il

principio di uguaglianza perché irragionevolmente diversifica in

base ad un mero dato temporale il trattamento sanzionatorio di coloro

che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa, precludendo

l'ammissione alla speciale e più favorevole procedura di definizione

amministrativa prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994 a chi ha già

provveduto ad adempiere alle prescrizioni imposte dall'organo di

vigilanza o, comunque, ad eliminare le conseguenze dannose o

pericolose del reato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in

quanto la causa di estinzione regolata dal capo II del decreto

legislativo in esame assume carattere pregiudiziale al processo

penale, sicché non ha concreta possibilità di operare laddove il

processo sia già iniziato.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di

motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si

trovava il procedimento nel momento in cui è entrato in vigore il

decreto legislativo censurato: se nella fase delle indagini

preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova

disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma

transitoria di cui viene denunciata la illegittimità costituzionale,

ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in

un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque potuto

trovare applicazione;

che infatti, come già affermato da questa Corte, "è

assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del

reato, contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994,

è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase

delle indagini preliminari, essendo finalizzata - in caso di

adempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di

pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del

massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa - alla

richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del

pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio

dell'azione penale" (v. ordinanze nn. 415 e 121 del 1998);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina

sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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