Art. 6-bis — Illeciti amministrativi
((Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000)). ((L'Agenzia e' l'autorita' competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonche' per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste)).
Testo vigente dal 29 maggio 2026
