Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)«condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
- b)«procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
- c)«casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;
- d)«Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.
- d-bis)«impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
- d-ter)«immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona; (( Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza e' ignota. ))
Testo vigente dal 28 giugno 2022
