Art. 8 — Compiti della delegazione speciale di negoziazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2012, n. 113.
Abrogato dal 11 agosto 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2012, n. 113.
Abrogato dal 11 agosto 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2002 al 11 agosto 2012. 291 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le modalita' di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori. Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo 9, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione puo' essere assistita da esperti di sua scelta. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in conformita' ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati gia' in corso. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'articolo 9. Per effetto dell'adozione della decisione, le disposizioni dell'articolo 16 non sono piu' applicabili. Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione puo' essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine piu' breve con accordo tra le parti. Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio mandato e, comunque, in misura e termini non superiori a quanto disposto dall'articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo fra le parti. Nel rispetto di quanto previsto al comma 7, la direzione centrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diverso accordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per un solo esperto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2012, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-02;74~art8 · fonte del testo
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