Art. 11 — Disposizioni finali
Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonche' le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede comunitaria.
Testo vigente dal 2 maggio 2005
