Art. 6 — Giurisdizione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136.
Abrogato dal 22 luglio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136.
Abrogato dal 22 luglio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2000 al 22 luglio 2016. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attivita' lavorativa nel territorio dello Stato italiano puo' far valere i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro garantiti dagli articoli 3 e 4 anche avanti all'autorita' giudiziaria di altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma 1 venga adita l'autorita' giudiziaria italiana, non si applica l'articolo 410 del codice di procedura civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 LUGLIO 2016, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;72~art6 · fonte del testo
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