Art. 2 — Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170
All'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
- b)al comma 1:
- 1)le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate;
- 2)le parole: «l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
- 3)alla lettera c) dopo le parole: «sugli esiti occupazionali dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»;
- 4)alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
- c)al comma 2:
- 1)le parole: «il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca»;
- 2)le parole: «e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti,»;
- 3)le parole: «delle universita' e» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore».
Testo vigente dal 20 giugno 2018
