Art. 1 — Campo di applicazione
Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea ((o da un Paese terzo con il quale le Autorita' competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento)), che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:
- a)delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
- b)delle navi da pesca;
- c)delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
- d)delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Testo vigente dal 15 dicembre 2021
