Art. 51 — Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio

In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalita', e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalita' smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprieta' o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art51 · fonte del testo