Art. 25 — Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare puo' chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, e' tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.
Testo vigente dal 13 maggio 2011
