Art. 1109 c.nav. — Omesso rimpatrio di cittadini

Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorita' consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1109 · fonte del testo

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