Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 285, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo e' notificato immediatamente alla Commissione europea.»;
- b)all'articolo 296, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo e' notificato immediatamente alla Commissione europea.».
Testo vigente dal 15 giugno 2023
