Art. 16 — Tasso di cambio e documentazione in lingua straniera
Ai fini dell'applicazione del presente capo e salvo diversa previsione, gli importi monetari sono convertiti in euro secondo il tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d'Italia per l'anno cui il contributo si riferisce. Le soglie minime e massime dei contributi non sono soggette a conversione in valuta straniera. La documentazione in lingua straniera e' accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale.
Testo vigente dal 29 maggio 2017
