Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le quote degli stanziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero e editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. In sede di prima applicazione, il 70 per cento dello stanziamento e' assegnato alle imprese editrici di periodici editi all'estero, il 30 per cento alle imprese editrici di periodici editi in Italia. Il contributo e' pagato in euro o, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese di appartenenza, determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento. Per le imprese editrici di periodici editi in Italia, il pagamento del contributo e' altresi' subordinato all'accertamento della regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e negli adempimenti a seguito della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Testo vigente dal 29 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70~art24 · fonte del testo

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