Art. 25 — Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio

L'alinea del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro:". Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la parola: "consumatori", sono inserite le seguenti: "anche attraverso le associazioni". La lettera c), del comma 1, dell'articolo 29, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;". Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita'. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.". Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14-ter.". Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".

Testo vigente dal 31 maggio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70~art25 · fonte del testo

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