Art. 7 — Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 25 del regolamento
Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato un mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che contengono materiale che contiene OGM, o e' costituito da OGM o e' prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso e' composto o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, purche' tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
Testo vigente dal 29 aprile 2005
