Art. 5 — Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6, 19, 21, 22 e 23 del regolamento

Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione e' stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l'OGM o il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad usare o a modificare l'OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell'autorizzazione e' stato rifiutato, revocato o sospeso, e' punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento. Chi, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Testo vigente dal 29 aprile 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70~art5 · fonte del testo

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