Art. 3 — Riordino dell'area formativa e addestrativa
[1]Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 215, al comma 1:
- 1)all'alinea, dopo le parole: «disposizioni relative» sono inserite le seguenti: «alle sedi»;
- 2)alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte, infine, le parole: «e addestramento»;
- b)l'articolo 715 e' sostituito dal seguente:
[2]«Art. 715
[3]Formazione e addestramento
[4]1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attivita' formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, e' il complesso delle attivita' con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze. 2. L'addestramento e' il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unita', le abilita' e le capacita' di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonche' di attivita' di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.».
Testo vigente dal 11 febbraio 2014
