Art. 1 — Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze

Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 15:
  • 1)al comma 2: 1.1) le parole: « concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa:» sono sostituite dalle seguenti: « di seguito indicati:»; 1.2) le parole: « b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:» sono soppresse;
  • 2)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:
  • a)la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
  • b)la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;
  • c)l'unicita' decisionale;
  • d)le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree;
  • e)l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;
  • f)la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale.»;
  • b)all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «interforze e multinazionali» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate».

Testo vigente dal 11 febbraio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;7~art1 · fonte del testo

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