Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dell'assistenza (articolo 12 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

[2]1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito e' divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere pi oggetto di contestazione. 2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito e' divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza e' superiore a dieci anni. 3. L'assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti indicati all'articolo 192, comma 1, e' inferiore a 1.500 euro. 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art203 · fonte del testo

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