Art. 61 — Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli
Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda in altro ruolo non possono transitare nuovamente nel ruolo di provenienza, ne' in altro ruolo. Non e' ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di ((Scuola di polizia economico-finanziaria)), di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 7 luglio 2017
