Art. 38-bis — Composizione del consiglio di disciplina
L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente";
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.";
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".
Testo vigente dal 13 febbraio 2002
