Art. 1382 c.o.m. — Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali

La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non puo' essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando e' tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non puo' essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Il presidente, deve appartenere:

  • a)a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano;
  • b)al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
  • c)al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
  • d)al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
  • d-bis)((al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare.)) 138 I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:
  • a)per l'Esercito italiano:
  • 1)promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
  • 2)in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
  • b)per la Marina militare:
  • 1)tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;
  • 2)in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
  • c)per l'Aeronautica militare:
  • 1)tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
  • 2)in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
  • d)per l'Arma dei carabinieri:
  • 1)tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
  • 2)in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.
  • d-bis)((per la Sanita' militare:
  • 1)tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
  • 2)in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.)) 138 L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026. 55 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:

2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficialiaggiunto: .

aggiunto: d-bis) per la Sanita' militare:

aggiunto: 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;

aggiunto: 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1382 · fonte del testo

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