I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1 luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga al comma 1, in relazione a contratti di cessione del diritto di noleggio conclusi anteriormente al 1 luglio 1994, agli autori e agli artisti esecutori e interpreti che ne facciano richiesta anteriormente al 1 gennaio 1997 spetta il diritto ad un'equa remunerazione. In caso di mancato accordo tra le parti la remunerazione e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, resa in adunanza generale.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
