Art. 24 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in particolare:
- a)la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell'articolo 21;
- b)l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Testo vigente dal 31 maggio 2012
