Art. 14 — Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli
In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto di inquadramento, per il periodo 2001-2004, l'accesso al ruolo ispettori avviene: - per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a); ((- per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b).)) Ai fini del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa riferimento ai posti complessivamente messi a concorso nell'intero periodo indicato nel medesimo comma.
Testo vigente dal 5 giugno 2001
